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Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia
approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
ratificata dall'Italia
con legge del 27 maggio 1991 n.176 depositata presso le Nazioni Unite
il 5 settembre 1991
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati
nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana nonché luguaglianza e il carattere
inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno
ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali delluomo
e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire
il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una
maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale
dei Diritti dellUomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti
dellUomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi
di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza
distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra
circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dellUomo le Nazioni Unite hanno proclamato che linfanzia ha
diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società
e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri
e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e lassistenza
di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso
e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare
in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente
il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo
nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite,
in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà,
di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione
speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra
del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo adottata dallAssemblea Generale il 20 novembre 1959 e
riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo,
nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici | in particolare
negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali | in particolare allart. 10 | e negli Statuti
e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni
internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione
dei Diritti dellUomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di
maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima
che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi
sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli,
considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione
e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dellinsieme
delle regole minime delle Nazioni Unite relative allamministrazione
della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla
protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto
armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli
che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario
prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dellimportanza delle tradizioni
e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo
armonioso del fanciullo,
Riconoscendo limportanza della cooperazione internazionale
per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i
paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1 (generali)
1. Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo
ogni essere umano avente unetà inferiore a diciotto anni, salvo
se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati
nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende
dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da
ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione
finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra
circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati
affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle
attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3 (generali)
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,
delle autorità amministrative o degli organi legislativi, linteresse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo
la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione
dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre
persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano
tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle
istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli
e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite
dalle autorità competenti in particolare nellambito della sicurezza
e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro
personale nonché lesistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4 (generali)
1. Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti
legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti
dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali
e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse
di cui dispongono e, se del caso, nellambito della cooperazione
internazionale.
Articolo 5 (generali)
1. Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto
e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata
o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre
persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a questultimo,
in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, lorientamento
e i consigli adeguati allesercizio dei diritti che gli sono riconosciuti
dalla presente Convenzione.
Articolo 6 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un
diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile
la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7 (identità)
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della
sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza
e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere
allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano
attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi
che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia,
in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe
a trovarsi apolide.
Articolo 8 (identità)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto
del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità,
il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla
legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono
concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità
sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9 (famiglia)
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia
separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità
competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente
con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria
nellinteresse preminente del fanciullo. Una decisione in questo
senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando
i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati
e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del
fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente
articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare
alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato
da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti
personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non
sia contrario allinteresse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati
da uno Stato parte, come la detenzione, limprigionamento, lesilio,
lespulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa,
sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di
essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori,
al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le
informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare
o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere
a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre
affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con lobbligo che incombe agli Stati
parti in virtù del paragrafo 1 dellart. 9, ogni domanda presentata
da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte
o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata
con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze
pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi
ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari
con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.
3. A tal fine, e in conformità con lobbligo incombente
agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dellart.9, gli Stati
parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare
ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto
di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interna, dellordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri
diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11 (identità)
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli
spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli allestero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione
di accordi bilaterali o multilaterali oppure ladesione ad accordi
esistenti.
Articolo 12 (partecipazione)
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento
il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione
che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese
in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità
di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che
lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo
appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione
nazionale.
Articolo 13 (partecipazione)
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione.
Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare
informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere,
sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo
a scelta del fanciullo.
2. Lesercizio di questo diritto può essere regolamentato
unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti
o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia
della sicurezza nazionale, dellordine pubblico, della salute o della
moralità pubbliche.
Articolo 14 (partecipazione)
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei
genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo
nellesercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda
allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni
può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge,
necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dellordine
pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà
e diritti fondamentali delluomo.
Articolo 15 (partecipazione)
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla
libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. Lesercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente
delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica
nellinteresse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dellordine
pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti
e le libertà altrui.
Articolo 16 (identità)
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie
o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio
o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore
e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro
tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17 (Educazione)
1. Gli Stati parti riconoscono limportanza della funzione
esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere
a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali
varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale,
spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine,
gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass
media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale
e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dellart.
29;
b) incoraggiano la cooperazione
internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni
e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali
e internazionali;
c) incoraggiano la produzione
e la diffusione di libri per linfanzia;
d) incoraggiano i mass
media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei
fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono lelaborazione
di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo
dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione
delle disposizioni degli artt.13 e 18.
Articolo 18 (famiglia)
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire
il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno
una responsabilità comune per quanto riguarda leducazione del fanciullo
e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo
e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure,
se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dallinteresse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati
nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati
ai genitori e ai tutori legali nellesercizio della responsabilità
che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione
di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere
del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento
per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare
dei servizi e degli istituti di assistenza allinfanzia, per i quali
essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza,
di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza,
di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per
tutto il tempo in cui è affidato alluno o allaltro, o a entrambi,
i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra
persona che abbia il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso
di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali
finalizzati a fornire lappoggio necessario al fanciullo e a coloro
ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai
fini dellindividuazione, del rapporto, dellarbitrato, dellinchiesta,
della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del
fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario,
procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20 (protezione)
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato
in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione
e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione
sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi
per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto
islamico, delladozione o, in caso di necessità, del collocamento
in adeguati istituti per linfanzia. Nelleffettuare una selezione
tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una
certa continuità nelleducazione del fanciullo, nonché della sua
origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21 (identità)
1. Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano ladozione
si accertano che linteresse superiore del fanciullo sia la considerazione
fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché
ladozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti
le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili
e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame,
che ladozione può essere effettuata in considerazione della situazione
del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali
e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro
consenso alladozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito
i pareri necessari;
b) riconoscono che ladozione
allestero può essere presa in considerazione come un altro mezzo
per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora questultimo
non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure
essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;
c) vigilano, in caso
di adozione allestero, affinché il fanciullo abbia il beneficio
di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali;
d) adottano ogni adeguata
misura per vigilare affinché, in caso di adozione allestero, il
collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito
per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità
del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali
a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché
le sistemazioni di fanciulli allestero siano effettuate dalle autorità
o dagli organi competenti.
Articolo 22 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il
fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è
considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del
diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal
padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione
e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire
dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli
altri strumenti internazionali relativi ai diritti delluomo o di
natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme
giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dallOrganizzazione
delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non
governative competenti che collaborano con lOrganizzazione delle
Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in
tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo
rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo
alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili,
al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente
Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente
oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque
motivo.
Articolo 23 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente
o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in
condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia
e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli
handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono,
in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta,
ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro
i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del
fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli
è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori
handicappati, laiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del
presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo
conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali
il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori
handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione,
alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro
e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in
maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il
loro sviluppo personale, anche nellambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati
parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle
cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale
dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni
concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale,
nonché laccesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti
di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro
esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare
delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di
godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi
medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore
sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire lattuazione
integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato
provvedimento per:
a) diminuire la mortalità
tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti
i minori lassistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con
particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la
malattia e la malnutrizione, anche nellambito delle cure sanitarie
primarie, in particolare mediante lutilizzazione di tecniche agevolmente
disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile,
tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dellambiente
naturale;
d) garantire alle madri
adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che
tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi
dellallattamento al seno, sulligiene e sulla salubrità dellambiente
e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta
loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure
sanitarie preventive, i consigli ai genitori e leducazione e i servizi
in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad
abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare
la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa
attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine
saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in
via di sviluppo.
Articolo 25 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato
collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione
oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica
di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto
di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale,
e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione
di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse
in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle
persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra
considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo
o per suo conto.
Articolo 27 (generali)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo
a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento
del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti
delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita
necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione
delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare
i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare
questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi
di sostegno, in particolare per quanto riguarda lalimentazione,
il vestiario e lalloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori
o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti,
sul loro territorio o allestero. In particolare, per tener conto
dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti
del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati
parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione
di tali accordi, nonché ladozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28 (Educazione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
all'educazione, e in particolare, al fine di garantire lesercizio
di tale diritto in misura sempre maggiore e in base alluguaglianza
delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento
primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano lorganizzazione
di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale,
che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate
come la gratuità dellinsegnamento e lofferta di una sovvenzione
finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti
laccesso allinsegnamento superiore con ogni mezzo appropriato,
in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che
linformazione e lorientamento scolastico e professionale siano
aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e) adottano misure per
promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del
tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera
compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità
con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione
internazionale nel settore delleducazione, in vista soprattutto
di contribuire a eliminare lignoranza e lanalfabetismo nel
mondo e facilitare laccesso alle conoscenze scientifiche e tecniche
e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare
delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29 (Educazione)
1. Gli Stati parti convengono che leducazione del
fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo
della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo
il rispetto dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali e
dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo
il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e
dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del
paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà
diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo
ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno
spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i
sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi
e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo
il rispetto dellambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dellart.28
sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche
o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione
che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati
e che leducazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle
norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30 (identità)
1. Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose
o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono
o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto
di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria
religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri
del suo gruppo.
Articolo 31 (salute)
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al
riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative
proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale
ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del
fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e
incoraggiano lorganizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto
ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio
la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative,
sociali ed educative per garantire lapplicazione del presente articolo.
A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri
strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono unetà
minima oppure età minime di ammissione allimpiego;
b) prevedono unadeguata
regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni dimpiego;
c) prevedono pene o
altre sanzioni appropriate per garantire lattuazione effettiva del
presente articolo;
Articolo 33 (salute)
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese
misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere
i fanciulli contro luso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire
che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito
di queste sostanze.
Articolo 34 (protezione)
1. Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo
contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal
fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli
siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli
siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli
siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale
a carattere pornografico.
Articolo 35 (protezione)
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento,
la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi
forma.
Articolo 36 (protezione)
1. Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra
forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37 (protezione)
1. Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo
sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Né la pena capitale né limprigionamento a vita senza possibilità
di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età
inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo
sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. Larresto,
la detenzione o limprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati
in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa
e avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato
di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità
della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone
della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà
separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo
nellinteresse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di
rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e
di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati
di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a unassistenza
giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare
la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita
sia adottata in materia.
Articolo 38 (protezione)
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare
le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso
di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello
pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto letà
di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dallarruolare nelle
loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto letà di quindici
anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto
anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con lobbligo che spetta loro in virtù
del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile
in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile
a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato
possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39 (salute)
1. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento
per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale
di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento
o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero
e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute,
il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40 (protezione)
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato,
accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento
tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che
rafforzi il suo rispetto per i diritti delluomo e le libertà fondamentali
e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il
suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo
in seno a questultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti
degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo
sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa
di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale
o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo
sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti
garanzie:
I. di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente stabilita;
II. di essere informato il prima possibile e direttamente,
oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali,
delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di unassistenza
legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la
presentazione della sua difesa;
III. che il suo caso sia giudicato senza indugio da unautorità
o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo
di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o
di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori
o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario allinteresse
preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della
sua situazione;
IV. di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi
colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di
ottenere la comparsa e linterrogatorio dei testimoni a suo discarico
a condizioni di parità;
V. qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale,
poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di
conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente,
indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
VI. di essere assistito gratuitamente da un interprete se
non comprende o non parla la lingua utilizzata;
VII. che la sua vita privata sia pienamente rispettata in
tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere ladozione
di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli
di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire unetà
minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano
la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti
ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli
senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che
i diritti delluomo e le garanzie legali debbono essere integralmente
rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti
in particolar modo le cure, lorientamento, la supervisione, i consigli,
la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione
generale e professionale, nonché soluzioni alternative allassistenza
istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme
al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41 (generali)
1. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione
pregiudica disposizioni più propizie allattuazione dei diritti del
fanciullo che possano figurare:
a) nella legislazione
di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale
in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
1. Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere
i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi
e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati
parti nellesecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla
presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo
che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità
e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della
presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra
i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio
di unequa ripartizione geografica e in considerazione dei principali
ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto
su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte
può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente
si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della
data di ogni elezione il Segretario Generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i
loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale
stabilirà lelenco alfabetico dei candidati in tal modo designati,
con lindicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà
tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni
degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale
sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti
al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché
la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi
sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di
cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo
di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal
presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato
oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter
più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che
aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi
cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del
mandato corrispondente, sotto riserva dellapprovazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due
anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso
la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro
luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di
regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario
modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione,
sotto riserva dellapprovazione dellAssemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture
di cui questultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue
mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente
Convenzione ricevono, con lapprovazione dellAssemblea Generale,
emolumenti prelevati sulle risorse dellOrganizzazione delle Nazioni
Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dallAssemblea
Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato,
tramite il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni
Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto
ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati
per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a
decorrere dalla data dellentrata in vigore della presente Convenzione
per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni
cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo
debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono
agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione.
Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato
una comprensione dettagliata dellapplicazione della Convenzione
nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto
iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno
successivamente | in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del
presente articolo | le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione
complementare relativa allapplicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni allAssemblea
generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle
attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano
una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
1. Al fine di promuovere lattuazione effettiva della
Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore
oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per lInfanzia e altri organi delle
Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nellesame dellattuazione
di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nellambito
del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per lInfanzia e ogni altro organismo
competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sullattuazione
della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati.
Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per lInfanzia e altri organi delle Nazioni Unite a
sottoporgli rapporti sullattuazione della Convenzione in settori
che rientrano nellambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette,
se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle
Nazioni Unite per lInfanzia e agli altri Organismi competenti ogni
rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici
o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato
da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta
o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare
allAssemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere,
per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti
del fanciullo;
d) il Comitato può fare
suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute
in applicazione degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi
suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte
interessato e sottoposti allAssemblea Generale insieme a eventuali
osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti
gli Stati.
Articolo 47
1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti
di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo 48
1. La presente Convenzione rimarrà aperta alladesione
di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il
Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale
dellOrganizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente
Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento
di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento
di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne
il testo presso il Segretario Generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento
agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a
una Conferenza degli Stati parti al fine dellesame delle proposte
e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data
di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia
a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza
sotto gli auspici dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento
adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza è sottoposto per approvazione allAssemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni
del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato
approvato dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato
da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore
obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati
parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione
e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle
riserve che saranno state formulate dagli Stati allatto della ratifica
o delladesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con loggetto
e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per
mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle
Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica
avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
1. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione
per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di
ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
1. Il Segretario Generale dellOrganizzazione delle
Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
1. Loriginale della presente Convenzione, i cui testi
in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dellOrganizzazione
delle Nazioni Unite.